Condizioni generali

CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. – Condizioni generali di vendita

Art. 1 – Disposizioni generali

1.1  Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte per essere applicate insieme all’Ordine e relativa Conferma di Vendita, tuttavia esse possono anche essere richiamate autonomamente in qualsiasi altro contratto di vendita. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Specifiche contenute nell’Ordine e nella Conferma di Vendita, prevarranno le Condizioni Specifiche (d’ora innanzi anche “Le Condizioni Specifiche”). Con l’espressione Contratto s’intende l’accordo risultante dall’Ordine e dalla Conferma di Vendita  integrati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. In mancanza di ordine scritto del Compratore, il Contratto s’intende concluso al   momento del ricevimento del prodotto da parte del compratore.

1.2  Qualsiasi questione riguardante il presente Contratto che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni del contratto stesso (e cioè dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o dalle Condizioni Specifiche convenute tra i Contraenti) sarà disciplinata dalla legge italiana.

1.3  Qualsiasi riferimento a termini di resa (ad es. EXW, FCA, ecc) si intende fatto al rispettivo termine degli INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, nella sua versione in vigore alla data di stipulazione del Contratto.

1.4  Qualsiasi modifica al Contratto, per la sua validità, dev’essere stipulata e provata per iscritto.

Art. 2 – Caratteristiche del prodotto

2.1  Le specifiche qualitative (“Specifiche”) riguardanti il prodotto saranno vincolanti per i Contraenti solo nella misura in cui siano espressamente pattuite nel Contratto. In assenza di tali specifiche i Contraenti avranno inteso vendere ed acquistare il prodotto secondo le caratteristiche, condizioni e qualità corrispondenti a quelle risultanti dai dati analitici del Venditore relativi alla partita da cui proviene il lotto oggetto del Contratto, anche se non riferentisi a tale specifico lotto.

2.2  Ove i Contraenti abbiano pattuito delle Specifiche, i Contraenti concordano che faranno incontestabilmente fede tra i Contraenti stessi i dati accertati dal Venditore nel corso della produzione della partita da cui proviene il lotto oggetto del contratto, anche se non riferentisi a tale specifico lotto.

Art. 3 – Ispezione dei prodotti prima della spedizione

3.1  Salvo diverso accordo scritto, il Contratto non prevede il diritto dell’acquirente d’ispezionare il prodotto prima della spedizione.

3.2  Qualora i Contraenti abbiano riconosciuto al Compratore il diritto d’ispezionare i prodotti prima della spedizione, il Venditore dovrà comunicare al Compratore con un ragionevole preavviso, rispetto alla data di spedizione, che i prodotti si trovano nel luogo di consegna convenuto, pronti per l’ispezione.

Art. 4 – Quantità

4.1  Il Venditore ha facoltà di consegnare il 10% in più o in meno della quantità pattuita anche se nelle Condizioni specifiche non è indicato “circa”.

4.2     Ai fini degli accertamenti quantitativi faranno incontestabilmente fede, tra i Contraenti, i bollettini di pesatura del luogo d’inizio del trasporto.

Art. 5 – Prezzo

5.1  Ove nelle Condizioni Specifiche non sia stato concordato alcun prezzo, si applicherà il prezzo pubblicato dalla CCIAA di Milano alla data di conclusione del contratto. In mancanza di accordo scritto il contratto si presume concluso nel momento in cui il compratore riceve la merce.

5.2  Salvo diverso accordo, il prezzo non include l’IVA ed eventuali altre tasse od imposte gravanti sulla merce e non è soggetto a revisione.

5.3  Ove il Venditore debba sopportare eventuali costi che il contratto pone a carico del Compratore (ad es. costi di trasporto o di assicurazione nel contesto di pattuizioni di consegna EXW o FAC), tali somme non dovranno considerarsi incluse nel prezzo concordato o di listino e dovranno essere rimborsate dal Compratore al Venditore.

Art. 6 – Condizioni di pagamento e patto di riservato dominio

6.1  Salvo diverso accordo scritto, il pagamento del prezzo e di qualsiasi altra somma dovuta dal Compratore va effettuato entro il termine previsto dal Contratto. Le somme dovute saranno trasferite, salvo diverso accordo scritto, mediante bonifico bancario sul conto del Venditore presso la banca di quest’ultimo indicato in contratto o nella fattura. L’obbligo di pagamento si considera adempiuto quando le relative somme saranno state ricevute dalla banca del Venditore in fondi immediatamente disponibili.

6.2  Ove i Contraenti abbiano convenuto il pagamento anticipato del prezzo senza precisazioni ulteriori, si presume – in assenza di diverso accordo – che l’anticipo si riferisca all’intero prezzo e che il pagamento debba essere ricevuto dalla banca del Venditore in fondi immediatamente disponibili entro il termine pattuito prima della data stabilita per la consegna o della data d’inizio dell’eventuale periodo di consegna concordato. La tempestiva ricezione dei fondi è condizione per la consegna del prodotto.

6.3  Ove i Contraenti abbiano convenuto il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo scritto, provvedere a che venga emesso in favore del Venditore da una primaria banca italiana accettata dal Venditore un credito documentario soggetto alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale vigenti al momento di perfezionamento del Contratto, notificato almeno 15 giorni prima della data pattuita per la consegna o della data d’inizio dell’eventuale periodo di consegna concordato. Salvo diverso accordo, il credito documentario sarà pagabile a vista e consentirà spedizioni parziali e trasbordi. La tempestiva emissione del credito documentario è condizione per la consegna del prodotto.

6.4  Ove i Contraenti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, salvo diverso accordo, il pagamento sarà effettuato contro presentazione dei documenti pattuiti conformemente alle Norme Uniformi relative agli incassi, pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale.

6.5 Qualora i Contraenti abbiano convenuto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione, almeno 15 giorni prima della data pattuita per la consegna o della data d’inizio dell’eventuale periodo di consegna concordato, una garanzia bancaria irrevocabile, a prima richiesta e senza possibilità per il garante di opporre eccezioni, emessa da una primaria banca italiana accettata dal Venditore. La tempestiva consegna della garanzia è condizione per la consegna del prodotto.

6.6 I Prodotti forniti sono di proprietà del Venditore fino al completo adempimento, da parte del Compratore, di tutte le obbligazioni di pagamento nei termini sopra indicati.

Art. 7 – Interessi in caso di ritardato pagamento

7.1  Ove il Compratore non paghi il prezzo quando è dovuto, il Venditore avrà diritto agli interessi su tale somma a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe stato dovuto fino al momento dell’avvenuto pagamento integrale.

7.2  Salvo diverso accordo, il tasso d’interesse sarà superiore di due punti rispetto al tasso Euribor a tre mesi così come pubblicato da “Il Sole 24 Ore” il giorno della scadenza del pagamento o nell’ultima pubblicazione precedente tale giorno.

Art. 8 – Termine di consegna contrattuale

8.1  La consegna avverrà in base alle specifiche Incoterms 2010 richiamate nella Conferma di Vendita. Il prodotto viene spedito e viaggia sempre e comunque a rischio del Compratore e per suo conto. Il Venditore non sarà pertanto mai responsabile per eventuali danni, perdite, ammanchi, cali naturali, subiti dal prodotto successivamente al carico dello stesso sul mezzo di trasporto convenuto, nel corso del trasporto ovvero nel corso od in occasione delle operazioni di scarico, anche qualora vengano utilizzati contenitori messi a disposizione dal Venditore.

8.2  Se in virtù di specifica pattuizione tra i Contraenti il Venditore s’impegna a procurare al Compratore il trasporto, i termini di consegna rimarranno comunque “Franco Vettore” luogo convenuto (FCA) ed il Venditore dovrà intendersi aver procurato il trasporto per conto nell’interesse ed a rischio, oneri e spese del Compratore senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

8.3  La proprietà del prodotto si trasmette dal Venditore al Compratore con l’individuazione del prodotto che si verificherà al momento della consegna del prodotto all’acquirente.

Art. 9 – Documenti

9.1     Salvo diverso accordo previsto dalle Condizioni Specifiche, il Venditore deve fornire i documenti eventualmente stabiliti dall’Incoterms (2010).

Art. 10 – Contestazioni e limitazioni di responsabilità

10.1   Salvo che non sia prevista la facoltà d’ispezione alla partenza, il Compratore dovrà esaminare il prodotto immediatamente al suo arrivo a destinazione e denunciare per iscritto al Venditore qualsiasi vizio di conformità dello stesso entro il termine di decadenza di 48 ore dall’arrivo, invitando il Venditore agli accertamenti in contraddittorio sul prodotto contestato.

10.2   Ove il Compratore non adempia alla comunicazione entro il predetto termine decadrà dal diritto a qualunque contestazione.

10.3   In caso di contestazione in relazione alle caratteristiche ed alla qualità del prodotto faranno incontestabilmente fede, tra i Contraenti, le caratteristiche condizioni e qualità del prodotto accertati dal Venditore e certificati da ente indipendente sulla partita da cui proviene il lotto.

10.4  È esclusa, in qualunque caso, la responsabilità del Venditore per danni indiretti e consequenziali quali, a mero titolo esemplificativo, perdite o blocco di produzione, mancate vendite, fermate di impianti.

10.5   È esclusa altresì, in quanto concordemente rinunciata dai Contraenti, l’applicazione dell’Art. 1518 primo comma del codice civile.

Art. 11 – Cooperazione fra i Contraenti

11.1   Il Compratore informerà sollecitamente il Venditore di qualsiasi eventuale pretesa fatta valere contro il Compratore dai suoi Clienti o da terzi in merito al prodotto consegnato.

11.2  Il Compratore informerà sollecitamente il Venditore di qualsiasi azione che possa implicare la responsabilità del Venditore per il fatto del prodotto (product liability).

Art. 12 – Forza maggiore

12.1  Nessuno dei Contraenti è responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione tranne l’obbligazione di pagamento del Compratore (il cui mancato puntuale adempimento non sarà mai esonerato o giustificato) nella misura in cui provi:

  • che tale mancato adempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dal suo controllo;
  • che non poteva prevedere, al momento della conclusione del contratto, tale impedimento ed i suoi effetti sulla sua capacità di eseguire il contratto; 
  • che non avrebbe potuto evitare o superare tale impedimento ed i suoi effetti.

12.2  Il Contraente che invoca l’esimente della forza maggiore è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d’eseguire i suoi obblighi, l’esistenza, di tale impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di forza maggiore. Il Contraente che ometta l’una o l’altra comunicazione è responsabile di quei danni che avrebbero, altrimenti, potuto essere evitati.

  • La presente Clausola esime il Contraente che non abbia eseguito un’obbligazione dalla responsabilità per danni, penalità ed altre sanzioni contrattuali fatta eccezione per il mancato pagamento del prezzo;
  • Se le cause di forza maggiore continuano a sussistere per un periodo superiore a due mesi ciascun Contraente avrà il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta alla controparte.

Nel caso di consegne frazionate o differite l’evento di forza maggiore potrà comportare, alla predetta scadenza di due mesi, la liberazione dei Contraenti dall’obbligo di consegnare o ritirare lo specifico lotto ma non darà diritto alla risoluzione dell’intero contratto. Il quantitativo non consegnato verrà così definitivamente decurtato dall’intero quantitativo contrattuale.

Art. 13 Foro competente

Salvo diverso accordo scritto, tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno deferite alla giurisdizione e competenza esclusive del Tribunale di Brescia.